IPERAMMORTAMENTO 2026-2028

L’iperammortamento è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, commi 427–436) con l’obiettivo di Incentivare la modernizzazione tecnologica delle imprese e la transizione digitale e sostenibile tramite una maggiorazione fiscale del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, in sostituzione del credito di imposta 4.0 e 5.0.

Trasforma l’investimento in un vantaggio fiscale consentendo alle imprese di dedurre un importo maggiore rispetto al costo reale del bene acquistato.

Chi può beneficiarne

Possono accedere all’agevolazione:

•             i soggetti titolari di reddito d’impresa.

Requisiti:

•             rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro;

•             regolarità contributiva.

Esclusi:

•             società agricole;

•             società semplici;

•             imprese in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;

•             imprese con sanzioni interdittive.

Investimenti ammissibili

Sono agevolabili beni strumentali nuovi prodotti in UE/SEE (Stato aderente allo Spazio Economico Europeo) con maggiorazione fiscale valida ai fini delle quote di ammortamento, compresi anche i beni acquisiti in locazione finanziaria.

Aliquote di maggiorazione

Tipologie di beni ammessi

Tipologie di beni ammessi:
– i beni materiali strumentali nuovi, indicati nell’ Allegato IV (ex Allegato A), in questa categoria rientra il filtro EP-X (vedi Allegato IV a pag. 192 paragrafo h)
– beni immateriali nuovi (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e   modelli digitali), indicati nell’Allegato V (ex Allegato B)
– beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi:
– generatori elettrici,
– trasformatori e misuratori funzionali alla produzione di energia elettrica,
– impianti termici elettrificati da energia rinnovabile,
– servizi ausiliari di impianto,
– sistemi di accumulo.
Per quanto riguarda gli impianti di autoconsumo, la produzione non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.


Moduli fotovoltaici
Ammessi unicamente quelli previsti dalle lettere:
b) con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
c) europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Verifica tramite elenco tenuto dall’ ENEA.

Il vincolo più delicato: dove è prodotto il bene?

Una delle novità più rilevanti, per accedere all’iperammortamento, i beni devono essere:

  • prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea
  • oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo.

È un vincolo nuovo rispetto al passato e, in molti casi, incide direttamente sulla scelta del fornitore. Questo significa che la provenienza del bene va verificata attentamente, il nostro dispositivo EP-X è made in UE.

Requisiti documentali

Per beni materiali:

•             certificato di origine della Camera di Commercio

•             oppure dichiarazione del produttore che attesti origine UE/SEE.

Per beni immateriali:

Dichiarazione del produttore/licenziante con:

•             sedi di sviluppo del software;

•             almeno 50% del valore delle attività svolto in UE/SEE;

•             indicazione componenti open source.

Cumulabilità

L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali o europee, a condizione che non coprano le stesse quote di costo e non si superi il costo sostenuto.

La base di calcolo dell’iper-ammortamento va comunque ridotta degli altri contributi ricevuti per gli stessi costi. Si fa presente che non è prevista cumulabilità con il credito d’imposta di Transizione 4.0 e 5.0.

Come si determina il momento dell’investimento

L’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione.

Questo significa che anche beni ordinati o fatturati nel 2025 ma consegnati nel 2026 possono beneficiare dell’agevolazione.

Tempistiche e modalità

1.           Comunicazione preventiva al GSE con:

•             importo investimenti programmati;

•             tipologia e ammontare dei beni.

2.           Comunicazione di conferma entro 60 giorni dalla ricevuta GSE, attestando il

              pagamento di almeno il 20%.

3.           Comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028, con:

•             dati definitivi;

•             perizie, certificazioni, attestazioni.

A conclusione dell’iter l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Il GSE comunica, entro 10 giorni,  l’esito di verifica del corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni.